Consiglio di Istituto

Organo locale e collegiale di rappresentanza al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola

Cosa fa

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
  • Adotta il Regolamento di Istituto
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
  • Delibera il calendario scolastico.
  • Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
  • Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.